STATUTO E REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TITOLO I
COSTITUZIONE –SEDE –SCOPO
ART. 1 COSTITUZIONE.
L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D’ARRESTO ( A.N.F.A.), è stata costituita con atto notarile, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile, il 1°agosto1993, in Arzene (PN), ove è fissata la sede, è costituita tra tutti coloro che hanno operato nella Fanteria d’Arresto, specialità dell’Arma di Fanteria, i cui reparti erano ubicati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a presidio della sicurezza della Nazione, sul confine orientale; dagli Aggregati e dalle Patronesse.
I reparti della Fanteria d’arresto (F.a.), erano i seguenti:
– 33° Battaglione F. a. “Ardenza”;
– 52° Reggimento F. a. “Alpi”;
– 53° Reggimento F. a. “Umbria”;
– 63° Battaglione F. a. ” Cagliari”;
– 73° Reggimento F.a. “Lombardia”;
– 120° Battaglione F.a. “Fornovo”.
L’ Organizzazione è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme in materia ed aggiornato sulla base del Decreto Legislativo 3 marzo 2017 nr. 117, recante ” Codice di Terzo Settore”, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016, nr. 106, pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2017, nr. 179 S.O., aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs.3 agosto 2018, nr. 105, a decorrere dall’undici settembre 2018. L’ANFA, quando entrerà a far parte del Terzo Settore, dovrà obbligatoriamente iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo “E.T.S.” e quella di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “A.P.S.”.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sciogliere sedi operative, gruppi e sezioni staccate in altri luoghi del territorio nazionale.
ART.2. SEDE.
L’Associazione ha sede in Valvasone Arzene(PN), ex Caserma Tagliamento, Via Grava.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 SCOPO E ATTIVITA ISTITUZIONALI.
L’ A.N.F.A. ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.
Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, patriottico, morale e culturale, mediante l’esercizio, in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale (cfr. art. 5 CTS):
- mantiene vivi i sentimenti di appartenenza o di vicinanza all’Istituzione Militare;
- alimenta e trasmette l’amore per la Patria ed il senso dell’onore;
- esalta e custodisce le proprie glorie e tradizioni;
- conserva i vincoli di solidarietà fra tutti gli associati;
- tutela gli interessi morali dei propri familiari connessi col rapporto di servizio prestato dall’Associato;
- tende all’elevazione spirituale e culturale dei Soci;
- tiene i necessari collegamenti con le Forze Armate e conserva stretti rapporti con L’Esercito e con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma italiane e straniere;
- incentiva e sviluppa attività culturali attraverso la propria ricerca storica sulle origini e funzioni dei Reparti d’Arresto, anche con attività editoriali;
- collabora alle attività che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato svolgono per la protezione civile;
- promuove progetti di volontariato o di interesse pubblico, di carattere solidaristico culturale ed ecologico, volti a beneficio della collettività;
- concorre a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militari;
- rende visibile l’Associazione con la partecipazione della stessa in manifestazioni di carattere patriottico e d’arma, anche al fine di promuovere l’associazionismo con l’acquisizione di nuovi Associati.
- glorifica tutti i caduti nell’adempimento del dovere, perpetuandone la memoria;
- procura assistenza agli Associati svantaggiati.
- riqualifica beni pubblici inutilizzati.
L’ A.N.F.A. non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse; può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea degli Associati, ad altre Associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.
l’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni o contributi, senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore.
ART.4 MEDAGLIERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione adotta un Medagliere, quale distintivo ufficiale avente al centro lo stemma della Fanteria, sormontato dalla dizione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D’ARRESTO”, ai lati, gli stemmi araldici dei sei Reparti d’Arresto, di cui all’art. 1, su uno sfondo bianco. Sotto lo stemma della Fanteria, è stato riportato il logo dell’Associazione Nazionale del Fante e, nella parte centrale, sono affisse le medaglie al Valore suddivise per i sei reparti d’arresto. Il Medagliere ha le dimensioni di cm. 90 in altezza e cm. 70 in larghezza.
T I T O L O II
ASSOCIATI – VOLONTARI – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.
ART. 5 ASSOCIATI.
Il termine Associati indica le persone che, condividono i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al proseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono Associati i fondatori dell’Associazione e tutti coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra le quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’ Assemblea .
Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri del Sodalizio (libro degli Associati, dei verbali dell’Assemblea, dei verbali del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione, con facoltà di farne copia ed estratti (ed utilizzati secondo le Leggi, ad ogni modo è vietata la divulgazione).
Gli Associati dell’A.N.F.A., si dividono nelle seguenti categorie:
- EFFETTIVI;
- AGGREGATI;
- PATRONESSE;
- Gli effettivi sono militari in congedo che hanno prestato servizio nella Fanteria d’Arresto e coloro che, anche se di altra Arma, Servizio, vi abbiano prestato o vi prestino in “posizione organica”.
Si distinguono in:
Ordinari, se versano la quota sociale annuale proposta dall’ Assemblea degli Associati;
- Sostenitori, se versano oltre la quota ordinaria uno speciale contributo;
- Sono Aggregati, tutti coloro che, condividono gli ideali e gli scopi dell’Associazione e versano la quota sociale;
- Le Patronesse sono la componente femminile, non militare, di supporto e collaborazione con gli organi dell’Associazione. Possono farne parte Signore che dimostrino attaccamento al Sodalizio, di cui condividono anche operativamente le finalità.
La loro ammissione, avviene con le stesse procedure degli effettivi.
Le Patronesse sono tenute al versamento della quota sociale deliberata dall’Assemblea.
ART. 6 VOLONTARI.
L’Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell’opera di Volontari.
Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore del Sodalizio o dei progetti dello stesso, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. Ai Volontari possono essere rimborsate dal Sodalizio, per il quale svolgono l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.
Sono in ogni caso vietati rimborsi e spese del tipo forfettario.
ART. 7 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.
L’ammissione degli Associati avviene dietro presentazione di domanda scritta all’A.N.F.A. da parte dell’interessato, documentando il possesso dei requisiti richiesti, su di un apposito stampato predisposto dal sodalizio, contenente oltre ai dati anagrafici personali anche la sottoscrizione della Legge sulla privacy. La richiesta, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamento. L’adesione ad Associato decorre dalla data versamento della quota sociale.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti gli Associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo, ove previsto.
L’ adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiorenne di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali il Sodalizio intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dal Sodalizio ed usufruire di tutti i propri servizi.
L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo.
ART.8 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.
Gli Associati hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali mediante la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione; partecipare alle Assemblee dell’Associazione, delle Sezioni e dei Gruppi interessati; indossare la divisa sociale ( basco, distintivo e fazzoletto del proprio reparto), in occasione della partecipazione a cerimonie pubbliche.
Le Patronesse, indosseranno il fazzoletto con il logo dell’Associazione Fanti d’Arresto.
Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
ART. 9 RECESSO ED ESCUSIONE DEGLI ASSOCIATI.
La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l’Associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
La qualifica di Associato si perde per:
- decesso;
- volontaria rinuncia
- decadenza a seguito di morosità.
Volontaria rinuncia:
Chiunque aderisca all’Associazione, può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa. Il mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi è da intendersi rinuncia volontaria anche se non espressa.
La decadenza per morosità. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione; mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto; negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea degli Associati deve ratificare la deliberazione dell’Associato adottata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza da qualsiasi incarico o funzione in seno all’Associazione
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire al Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Nel caso invece siano venute a cessare le cause dell’esclusione, l’Associato può essere riammesso al Sodalizio.
TITOLO III
ORDINAMENTO
ART.10 ORDINAMENTO
L’Associazione si articola in: SEZIONE e GRUPPO:
La Sezione è l’unità fondamentale dell’Associazione e può essere costituita in qualsiasi località del territorio nazionale, ove risultino iscritti almeno 25 Associati. In ogni Comune potrà essere costituita una sola Sezione.
Il Gruppo potrà sorgere nelle località ove esistono almeno 8 Associati effettivi ma in numero non superiore a 25 Associati effettivi.
Le Sezioni ed i Gruppi, devono operare nell’ambito del loro territorio e nei Comuni limitrofi alla loro sede. Eventuali nuovi Associati, non iscritti all’Associazione, provenienti da altre sedi esterne al proprio territorio di competenza, devono essere segnalati al Presidente Nazionale, il quale, sentito il Direttivo, li assegna alla Sezione o Gruppo che li ha segnalati. Se nelle zone dove risiedono detti Associati, viene costituito un nuovo Gruppo o Sezione, questi possono essere assegnati ai nuovi sodalizi, previo consenso degli Associati interessati al trasferimento.
ART. 11 ORGANI CENTRALI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi Centrali dell’Associazione, sono:
- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo ;
- Comitato Esecutivo ;
- Presidente ;
- Vice Presidente ;
- Segretario ;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio Arbitrale.
Gli Organi periferici dell’Associazione sono:
- Il Consiglio Direttivo di Sezione;
- Il Consiglio Direttivo di Gruppo;
- Il Capo Sezione;
- Il Vice Capo Sezione;
- Il Capo Gruppo;
- Il Vice Capo Gruppo;
ART. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.
L’Assemblea degli Associati, è composta da tutti gli aderenti all’Associazione aventi diritto di voto, regolarmente iscritti al Sodalizio, ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno (entro il 31 marzo) per l’approvazione di bilanci consuntivo e preventivo e, per il rinnovo delle cariche venute a scadere. Essa inoltre:
– delibera l’entità della quota sociale annua;
– elegge undici membri del Consiglio direttivo;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– delibera sulle modifiche del presente statuto, come successivo art. 13;
– approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
– delibera sulle imputazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un Associato;
– delibera su quant’altro a lei demandato per Legge o per Statuto.
ART. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Viene convocata in seduta ordinaria, entro il primo trimestre dell’anno solare, nella località e data fissata dal Consiglio Direttivo e, su proposta del Presidente.
Essa può essere altresì convocata in seduta straordinaria:
- in qualsiasi momento, dal Consiglio Direttivo;
- quando ne facciano esplicita richiesta almeno un quinto degli Associati,, regolarmente iscritti, per deliberare su eventuali modifiche da apportare allo statuto.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli Associati, sette giorni per posta elettronica o quindici giorni, per via ordinaria, prima della data fissata per l’Assemblea medesima.
L’Assemblea degli Associati, s’ intende regolarmente costituita:
- – in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti;
- – in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati partecipanti.
Le delibere vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, prese in seconda convocazione, per essere valide, devono raccogliere i consensi di almeno 3/4 (tre quarti) dei convenuti in Assemblea. Ciascun associato ha un voto.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 ( tre quarti) dei presenti.
In sede di votazioni, ogni Associato è aut\orizzato a rappresentare, nelle varie Assemblee, sino ad un massimo di un Associato. Le deleghe possono essere trasmesse anche per posta ordinaria e/o via telematica, direttamente al delegato interessato.
Le delibere regolarmente approvate dall’Assemblea, devono essere trasmesse, via telematica, e/o via posta ordinaria, entro dieci giorni, a tutti gli Associati, regolarmente iscritti al Sodalizio, non presenti alla Assemblea.
ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’ Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, da undici consiglieri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. A parità di preferenze, risulterà eletto l’Associato con maggiore anzianità d’iscrizione al Sodalizio.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; in tal caso i consiglieri rimasti in carica vengono inseriti nel Comitato Esecutivo che continua ad operare, fino alla successiva convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario; questi ultimi due possono anche non appartenere al consiglio direttivo qualora la nomina sia data a persona con particolari competenze nel campo specifico. In tal caso partecipano alle riunioni con facoltà di parola ma senza aver diritto al voto. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne abbia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri, ai capi sezione e di gruppo che partecipano con diritto di parola ma non di voto, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d’iscrizione dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
ART. 15 COMITATO ESECUTIVO
Il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Comitato esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, tre Consiglieri referenti, dal Segretario e dal Tesoriere dell’Associazione.
Esso è organo consultivo ristretto e di collaborazione del Presidente. Ai componenti del Consiglio Esecutivo, il Presidente, può delegare alcuni incarichi per l’attuazione delle delibere del consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
La convocazione del Comitato Esecutivo deve avere un preavviso minimo di cinque giorni.
ART.16 PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e tra i membri dello stesso, nella prima seduta dopo le elezioni.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Al Presidente compete la:
– convocazione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
– cura dell’esecuzione delle relative deliberazioni;
– sorveglianza del buon andamento amministrativo dell’Associazione;
– verifica dell’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti;
– promozione della riforma dello statuto e degli eventuali regolamenti ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, (vedi Art. 19; utilizzando le voci contabili fornite dal tesoriere e convalidate dai revisori dei conti), da sottoporre per l’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, curandoli in apposite relazioni.
Il Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.
In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendo gli stessi alla ratifica, nella prima convocazione utile del Consiglio Direttivo; in caso di mancata ratifica entro la data della prima riunione utile i provvedimenti decadono.
Ha la direzione del periodico associativo: “IL FANTE D’ARRESTO” edito dall’Associazione e nomina i responsabili per la redazione.
ART. 17 VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente ha, in caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti. Lo sostituisce, altresì, in caso di sua assenza in tutte le funzioni statutariamente attribuite alla Presidenza, coadiuvandolo comunque in via ordinaria in tutte le sue attività. La nomina di Vice Presidente Vicario viene altresì attribuita in altre regioni, al difuori della Regione Friuli Venezia Giulia, dove sono ubicate Sezioni /Gruppi ANFA o di interesse strategico.
ART. 18 SEGRETARIO
Il Segretario cura la redazione dei Verbali dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, provvedendo altresì a formalizzare la loro convocazione su indicazione del Presidente Nazionale e nei casi previsti dallo Statuto.
Egli provvede, inoltre, alla tenuta dei registri che raccolgono tali verbali , provvedendo altresì alla ordinata raccolta della corrispondenza degli organi centrali dell’Associazione.
ART .19 TESORIERE
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate dell’Associazione, ne custodisce i fondi ed effettua i pagamenti. Verifica, unitamente al Segretario, la regolarità dell’appartenenza all’Associazione di ciascun Associato. Fornisce al Presidente i dati contabili per l’aggregazione degli stessi nelle voci del bilancio.
ART.20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea degli Associati. Essendo due membri effettivi, ogni decisione deve essere unanime.
I compiti dei suddetti organi sono quelli di controllo e verifica della contabilità del Sodalizio.
ART.21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea degli Associati.
E’ composto da tre arbitri, di cui uno viene nominato, tra loro, Presidente e, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
Ogni Socio con l’iscrizione accetta espressamente tale principio, rinunciando ad adire l’Autorità Giudiziaria se prima non sia stato sentito il Collegio per dirimere tali controversie. Le decisioni, da adottarsi a maggioranza assoluta dei membri effettivi, sono inappellabili.
ART.22 SEZIONE E GRUPPO
Le Sezioni ed i Gruppi, sono soggetti al supporto e al controllo del Consiglio Direttivo.
Convocano entro il primo trimestre dell’anno, tutti i loro Associati in regola con i versamenti delle quote sociali. Il versamento della quota sociale costituisce presupposto di appartenenza all’Associazione e dell’esercizio del diritto di voto.
L’avviso di convocazione, oltre alla sede e all’ora, dovrà riportare un ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
Questi sono tenuti a dare preventivo avviso di convocazione dei propri Soci, con congruo anticipo al Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di far presenziare alla riunione un suo delegato. Presentano ad ogni chiusura dell’anno finanziario, la documentazione contabile, con fatture e scontrini originali delle spese sostenute dalla Sezione o Gruppo, al Tesoriere, per farle rientrare nella contabilità generale dell’Associazione. La gestione economica seguirà le indicazioni del direttivo.
I Capi Sezione e Gruppo, durano in carica tre anni. Vengono eletti dagli Associati delle Sezioni e Gruppi medesimi e le elezioni vengono ratificate dal Comitato Esecutivo Nazionale. Gli stessi eleggono, in seno al loro Sodalizio, il Vice Capo. In sede di votazioni, sia all’interno della Sezione che del Gruppo, sono ammesse due deleghe per ogni socio partecipante alle elezioni per il rinnovo del direttivo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ART.23 ANNO SOCIALE
L’anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
ART.24 CARICHE ELETTIVE
Le cariche elettive hanno durata triennale e non sono retribuite.
ART.25 ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote sociali;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
Le quote sociali, nuove o per il rinnovo, che i capi sezioni e di gruppo, riscuotono, devono essere versate interamente all’Associazione.
Per le spese straordinarie, i Capi Sezione e di Gruppo, devono avere l’avvallo del Comitato Esecutivo
Le richieste di contributo ad Enti pubblici e privati, o di altre richieste di vario tipo ad enti pubblici, per le per conto delle Sezioni e Gruppi, devono essere sempre inoltrate dall’Associazione Nazionale. I contributi così ottenuti, saranno devoluti alle Sezioni o Gruppi, che ne abbiano fatta esplicita richiesta e questi, al termine dell’esigenza, dovranno rendicontare all’Associazione.
L’ adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota sociale annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione e del donatore.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ART.26 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– contributi versati dagli Associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– beni custoditi presso la sede dell’Associazione elencati in apposito inventario, depositato presso la sede stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
ART.27 BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Il Bilancio, una volta approvato, dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.( D.L. 3 luglio 2017 nr.117).
ART.28 UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell’art. 3 del presente statuto.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’Associazione stessa fra gli Associati, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statuarie o alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legge. 7 marzo 2005. nr.82, decorsi i quali il parere s’intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.
ART. 29 DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI PER L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Nazionale Fanti d’Arresto deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri contabili:
- libro degli Associati aggiornato;
- rendiconto ( bilancio ) annuale, riportante entrate e uscite ;
- libro verbale delle assemblee;
- libro delle delibere del direttivo e dell’esecutivo.
Il libro degli Associati, deve essere costantemente aggiornato.
Per quanto attiene al rendiconto annuale, le entrate di carattere istituzionale, quali le quote associative, gli introiti finalizzati a specifiche statutarie e gli eventuali proventi derivanti dal realizzo di iniziative aventi diretta attinenza con lo Statuto NON concorrono a formare sostanza fiscalmente rilevante, diversamente da tutte le altre forme di finanziamento quali sponsorizzazioni, pubblicità, incassi provenienti da stand gastronomici occasionali, ecc.
Il rendiconto economico o Bilancio, deve essere redatto annualmente dal Presidente Nazionale o suo Delegato, e proposto al Consiglio Direttivo e successivamente presentato all’Assemblea degli Associati, per l’approvazione.
Nel libro verbale delle Assemblee, vi devono comparire in particolare i verbali di approvazione dei bilanci annuali, nel rispetto dello statuto, sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.
Nel libro delle delibere scaturite dalle varie riunioni del direttivo e del comitato esecutivo, vi devono comparire i verbali delle relative delibere approvate, sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.
ART. 30 QUOTA SOCIALE
La quota sociale annuale per gli Associati è fissata dall’Assemblea degli Associati.
ART.31 SOSTITUZIONE DELLE CARICHE
Qualora un membro che ricopra cariche sociali venga a mancare per dimissioni o altro motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti; rimane in carica fino alla scadenza del mandato interrotto.
ART.32 RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Nelle manifestazioni di qualsiasi tipo, Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di legittimo impedimento, da persona (comunque sempre un membro del Consiglio Direttivo), delegata dal Presidente.
Nelle aree territoriali di competenza la rappresentanza può essere assunta dai Capi Sezione o Gruppo.
ART.33 INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.
TITOLO V
MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.34 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate dal Presidente, Vice Presidente e dalle singole Sezioni o Gruppi, al Consiglio Direttivo, il quale le sottopone all’accurato esame per sottoporle all’approvazione dell’Assemblea degli Associati che delibera con maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea e approvato con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti all’Assemblea.
ART.35 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le proposte di modifica al Regolamento di attuazione, redatte dal Comitato Esecutivo, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
ART.36 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Ordinaria convocata in seduta straordinaria o con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
Per tale evenienza non sono consentite deleghe.
Qualora sia esecutivo lo scioglimento, nella stessa circostanza, e a maggioranza relativa, viene anche deliberato circa la destinazione del patrimonio dell’Associazione, il quale dovrà essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che svolga analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART.37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra gli Associati o tra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, nominato dal Tribunale di Pordenone.
L’arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ART. 38 LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D. Lgs. 460/97, successive modificazioni o integrazioni e Legge “Codice di Terzo Settore”.
TITOLO VI
VARIE
ART.39 UNIFORME DELL’ASSOCIATO
In occasione di cerimonie o rappresentanze gli Associati devono indossare:
- il copricapo (bustina o basco ) e il fazzoletto in dotazione al proprio reparto di appartenenza;
- la cravatta del proprio reparto.
L’Alfiere dovrà calzare la bustina (tipo invernale), o il basco, indossare il fazzoletto appartenente al suo reparto di appartenenza e i guanti bianchi.
ART.40 GAGLIARDETTO
Le Sezioni e i Gruppi, vengono dotati di un “GAGLIARDETTO” che rispecchia i colori del Labaro con sul frontespizio la Scritta “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D’ARRESTO”, al centro lo stemma dell’ANF e il nominativo proposto dalla Sezione o dal Gruppo del Comune di sede o nominativo proposto dalla Sezione o Gruppo che deve essere ratificata o sottoposta a modifica da parte del Comitato Direttivo. La zona di competenza della Sezione o del Gruppo, è il Comune in cui ha sede ed i Comuni limitrofi, previa approvazione dello stesso Comitato Esecutivo.
Le dimensioni del Gagliardetto dovranno essere: altezza cm. 70, larghezza cm. 50. Sia per il Labaro che per i gagliardetti, sul retro riporteranno i colori Giallo e Azzurro, che rappresentano i colori della Regione Friuli Venezia Giulia, dove erano ubicati tutti i reparti d’arresto.
ART. 41 ASSICURAZIONE
L’ Associazione Nazionale Fanti d’Arresto, deve obbligatoriamente stipulare un’assicurazione comprendente i rischi della responsabilità civile contro terzi e a garanzia dell’operato del Presidente, degli Associati e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed Esecutivo nell’esercizio dell’attività associativa..
ART. 42 ACQUISIZIONE PERSONALITA’ GIURIDICA.
L’ Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 nr. 261, potrà richiedere la Personalità Giuridica, ai sensi dell’art. 22 comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr, 117, con un patrimonio minimo e disponibile di 15.000(quindicimila) euro, oppure un controvalore, diverso dal denaro; tale valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
CAPO I
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
ART. 1 AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, deve essere recapitato agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della convocazione stessa, se per via ordinaria e sette se per via telematica..
Nell’avviso debbono risultare il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda, per l’eventualità che nella prima non si raggiunga il numero legale.
Nell’avviso di convocazione deve essere inserito l’ordine del giorno.
ART. 2 APPROVAZIONE DEI VARI EMENDAMENTI RIPORTATI NELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ESECUTIVO
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto può essere segreto o per alzata di mano su decisione dell’Assemblea.
ART. 3 RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
In occasione di Assemblea Ordinaria degli Associati, indetta per il rinnovo delle cariche sociali nazionali, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell’Assemblea, come pure i due scrutatori, dovranno essere eletti per alzata di mano, tra i membri dell’Associazione.
Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea dando la parola a quanti l’abbiano richiesta fissando la durata degli interventi; può togliere la parola nei casi in cui il contegno dell’oratore non sia in sintonia con la solennità dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea procede alla verifica delle votazioni, unitamente agli scrutatori, comunicandone tempestivamente l’esito.
Il Vice Presidente dell’Assemblea coadiuva il Presidente in tutte le attività, sostituendosi altresì, in caso di suo impedimento, in tutte le sue funzioni a lui demandate.
Il Segretario, prima di iniziare le operazioni di voto, controlla che tutti i presenti all’Assemblea, siano in regola con il pagamento della quota sociale. Quelli che non hanno ottemperato al versamento della suddetta quota, non hanno diritto al voto.
Successivamente, il Segretario, assieme ai due scrutatori, vidima le schede di voto, nel caso si proceda con voto segreto e successivamente redige il verbale, specificando l’esito delle votazioni.
Egli vidima, assieme ai due scrutatori, le schede di voto nel caso si proceda con voto segreto.
E’ ammessa una delega per ogni Associato presente in Assemblea.
ART. 4 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Il Presidente ha diritto di prendere sempre la parola per primo. Nel caso in cui si debba procedere all’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, prende quindi obbligatoriamente la parola il Presidente dei Revisore dei Conti. Dopo ciò, potrà chiedere la parola ciascun Socio presente in sala.
ART. 5 NUMERO PREFERENZE DEI CANDIDATI
Il numero dei canditati da eleggere per il nuovo consiglio non deve essere superiore ad undici Associati. Possono essere eletti solo associati che si sono candidati. Le schede potranno contenere qualsiasi numero di preferenze, ma non superiore al numero dei candidati da eleggere. Nel caso qualcuno erroneamente riporti un numero di preferenze superiore a quello previsto, la scheda verrà annullata. Sarà altresì annullata la scheda che contenga la preferenza per una persona non candidata.
CAPO II
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 6 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente dal Presidente, via telematica o con comunicazione telefonica, almeno cinque giorni prima, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima, nella comunicazione dovrà risultare l’ora della prima e della seconda comunicazione, nonché l’ordine del giorno.
Dirige la riunione il Presidente o, nell’ordine il Vice Presidente Vicario, od un Consigliere delegato dal Presidente stesso.
Il Segretario redige il verbale.
Il libro dei verbali rimane sempre a disposizione dei Consiglieri che potranno poi chiedere delucidazioni o fare osservazioni su quanto scritto nelle precedenti riunioni di Consiglio.
I Consiglieri possono anche chiedere per iscritto al Presidente la correzione o la modifica di punti controversi motivando la richiesta.
Le Varie non possono essere oggetto di votazione, salvo che tutti i presenti non diano parere favorevole alla votazione.
CAPO III
CONVOCAZIONE ED ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 7 CONVOCAZIONE ED ATTIVITÀ
Il Presidente, almeno una volta l’anno, deve riunire i Revisori dei Conti, per il controllo collettivo della contabilità e di ciò sarà dato atto con apposito verbale.
Quando vengono verificati i libri contabili i Revisori ne danno atto a margine dei libri stessi.
Nel caso i Revisori dei Conti rilevino gravi irregolarità nella tenuta dei libri contabili, il Presidente deve convocare d’urgenza il Consiglio Direttivo, al quale i Revisori dei Conti esporranno quanto rilevato.
CAPO IV
ART.8 CONVOCAZIONE ED ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Presidente, entro trenta giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Probiviri, deve convocare i componenti effettivi che dovranno procedere all’elezione del loro Presidente a scrutinio segreto.
Il Presidente Nazionale, unitamente al Segretario e al Tesoriere dell’Associazione, assisterà alle operazioni di voto e curerà lo scrutinio, redigendo il relativo verbale che sarà consegnato a ciascun componente, effettivo o supplente, del Collegio dei Probiviri.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca il collegio ogni qual volta ciò si renda necessario, con almeno dieci giorni di preavviso.
Il Collegio dei Probiviri, non può espletare le sue funzioni ove non siano presenti almeno due componenti (Presidente e un proboviro o supplente).